Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (c.f.  80224030587,  n.  fax
0696514000;     Pec     per     il     ricevimento     degli     atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n. 12 e' domiciliata ex lege; 
    Contro la Regione Calabria (c.f.  02205340793),  in  persona  del
Presidente  pro  tempore,  con  sede  in  Catanzaro  -  CAP  88100  -
Cittadella Regionale, viale Europa - localita' Germaneto; 
    Per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   degli
articoli 1, comma 13, e 2, commi  4,  5  e  6,  della  legge  Regione
Calabria 16 dicembre 2019, n. 56 pubblicata nel B.U.R. n. 139 del  16
dicembre  2019  recante:  «Adeguamento  della  normativa   nazionale.
Modifiche alla legge regionale 7  dicembre  2009,  n.  47  (tutela  e
valorizzazione degli alberi  monumentali,  dei  boschi  vetusti,  dei
filari e delle alberate e della Flora spontanea di alto pregio  della
Calabria» come da delibera del  Consiglio  dei  ministri  in  data  6
febbraio 2020. 
    Nel B.U.R. n. 139 del 16 dicembre 2019, e'  stata  pubblicata  la
legge Regionale Calabria 16 dicembre 2019 n. 56. 
    Per quanto in questa sede d'interesse, le disposizioni  impugnate
cosi' dispongono: art. 1, comma 13 «Sostituzione  dell'art.  4  della
l.r. 47/2009. 
    13. Nel caso in cui  si  rilevi  un  pericolo  imminente  per  la
pubblica incolumita'  e  la  sicurezza  urbana,  il  Comune  provvede
tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad  eliminare
il pericolo, dandone previa immediata  comunicazione  agli  organismi
territorialmente competenti, e predispone,  ad  intervento  concluso,
una  relazione  tecnica  descrittiva   della   situazione   e   delle
motivazioni che hanno determinato l'intervento. 
    ......................................................». 
    Art. 2, commi 4, 5 e 6:  «Sostituzione  dell'art.  6  della  l.r.
47/2009. 
    4. E' fatto divieto  a  chiunque  abbatte  senza  autorizzazione,
espiantare, danneggiare, spostare o  modificare  la  struttura  delle
specie di cui all'art. 2. 
    5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle  specie
di  cui  all'art.  2,  comma  1,  incluse  nell'elenco  degli  alberi
monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato puo'
essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell'art. 4,  solo
per esigenze di pubblica utilita', o di pubblica  incolumita'  o  per
esigenze   fitosanitarie   e    comunque    dopo    aver    accertato
l'impossibilita' ad adottare soluzioni alternative volte  ad  evitare
l'abbattimento. 
    6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo  sradicamento  o  allo
spostamento  di  cui  al  comma  5  e'  comunicata   agli   organismi
territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell'art. 4
della presente  legge  e  al  dipartimento  regionale  competente  in
materia di tutela dell'ambiente.".». 
    Il  Governo  ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nelle
disposizioni supra indicate. 
    Propone pertanto  questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 33,  e  dell'art.
2, commi 4, 5 e 6 , della L.R. Calabria, 16 dicembre 2019, n. 56  per
contrasto  con  l'art  117,  secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione   sotto   il   profilo   della   tutela   dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali, e dell'art. 117,  terzo  comma,
della  Costituzione,  sotto  il  profilo   della   violazione   delle
competenze statali in materia di valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali e promozione ed  organizzazione  di  attivita'  culturali,
nonche' dell'art. 7, comma 4,  della  legge  statale  n.  10  del  14
gennaio 2013 (norma interposte). 
    Come visto, l'art. 1, della legge regionale  impugnata  ha  cosi'
modificato l'art. 4  della  legge  regionale  n.  47/2009,  rubricato
«Tutela  e  valorizzazione  degli  alberi  monumentali,  dei   boschi
vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea  di  alto
pregio della Calabria»: 
      «Art. 4  (Compiti  e  funzioni  dei  Comuni).  -  1.  I  Comuni
garantiscono i  livelli  di  tutela,  valorizzazione  e  salvaguardia
secondo le finalita' della presente legge. 
    2. I Comuni, ai sensi dell'art. 7 della legge n.  10/2013,  sotto
il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare  il
censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di  loro
competenza. 
    3.  Il  censimento  e'  realizzato  dai  Comuni,   sia   mediante
ricognizione territoriale con rilevazione diretta  e  schedatura  del
patrimonio di alberi  monumentali,  sia  a  seguito  di  recepimento,
verifica specialistica e conseguente  schedatura  delle  segnalazioni
provenienti da cittadini,  associazioni,  istituti  scolastici,  enti
territoriali, segretariati regionali e soprintendenze competenti  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
    4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti  di  cui
al comma 3  utilizzano  l'apposita  scheda  di  segnalazione  di  cui
all'allegato numero  2  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole,  alimentari  e  forestali  23  ottobre  2014.  La   scheda,
opportunamente compilata, e' consegnata al Comune  avente  competenza
sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione. 
    5. Per garantire all'elenco nazionale e  regionale  degli  alberi
monumentali una omogeneita' di contenuti e una comparabilita'  tra  i
dati e le informazioni, per l'attivita' di censimento  e'  utilizzata
nel rilievo di campagna  la  scheda  di  identificazione  dell'albero
monumentale formazioni  vegetali  monumentali,  di  cui  all'allegato
numero 3 al decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali 23 ottobre 2014. 
    6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i  quali,
il  parametro  dimensionale  relativo  alla  circonferenza,   si   fa
riferimento all'allegato tecnico specifico di cui all'allegato numero
5 al decreto del Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali 23 ottobre 2014,  e  alla  circolare  del  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e forestali 19 febbraio 2015, n.  8870
(Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi  di
circonferenza per il criterio dimensionale). 
    7. I Comuni, effettuate le attivita' di  censimento,  trasmettono
al dipartimento della  Giunta  regionale  competente  in  materia  di
tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto forma di
elenco, di cui all'allegato numero 1 al decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, affinche'
la  Giunta   si   pronunci   sull'attribuzione   del   carattere   di
monumentalita' di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale e'
corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale
e fotografico, entrambi, in formato digitale. 
    8. La scheda di  segnalazione  dell'albero  monumentale  o  delle
formazioni  vegetali  monumentali,  la  scheda  di   identificazione,
l'allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali,  la  circolare
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19
febbraio 2015, n. 8870 e lo schema di elenco  sono  resi  disponibili
sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione relativa
al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente. 
    9. I Comuni, ai sensi del decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, possono richiedere,
a supporto dell'attivita'  di  censimento,  specifica  collaborazione
agli   organismi   territorialmente   competenti,   con   particolare
riferimento   alla   verifica   specialistica   delle    segnalazioni
provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici  ed  enti
territoriali. 
    10.  I  Comuni  rendono  noti  gli  alberi  inseriti  nell'elenco
nazionale ricadenti nel territorio  di  propria  competenza  mediante
affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al  titolare
di diritto soggettivo  o  al  portatore  di  interesse  legittimo  di
proporre  ricorso,  nei  modi  e  termini  previsti  dalla  specifica
normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico  elemento
arboreo. 
    11. I Comuni, ai sensi dell'art.  7,  comma  4,  della  legge  n.
10/2013, concedono le autorizzazioni di cui all'art. 6, commi 5 e  6,
all'abbattimento  e  alla  modifica  della  chioma  e   dell'apparato
radicale solo in casi motivati  e  improcrastinabili,  nei  quali  e'
accertata l'impossibilita' di adottare soluzioni alternative,  previo
parere obbligatorio e  vincolante  degli  organismi  territorialmente
competenti, che si possono avvalere  della  consulenza  del  servizio
fitosanitario regionale. 
    12. I Comuni trasmettono  alla  Regione  gli  atti  autorizzativi
rilasciati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari. 
    13. Nel caso in cui  si  rilevi  un  pericolo  imminente  per  la
pubblica incolumita' e,  la  sicurezza  urbana,  il  Comune  provvede
tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad  eliminare
il pericolo, dandone previa immediata  comunicazione  agli  organismi
territorialmente competenti, e predispone,  ad  intervento  concluso,
una  relazione  tecnica  descrittiva   della   situazione   e   delle
motivazioni che hanno determinato l'intervento. 
    14. Ai  fini  di  cui  ai  commi  9,  11  e  13,  per  «organismi
territorialmente competenti» si intendono gli  uffici  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali,  per  come  previsto
dall'art. 11,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  n.
177/2016 e, in presenza di vincolo paesaggistico, i competenti uffici
del Ministero per i beni e le attivita' culturali.».». 
    La precedente formulazione della norma,  per  la  parte  che  qui
interessa,  quale  introdotta  dall'art.  8  della  legge   regionale
Calabria del 25 gennaio 2019 - n. 1 prevedeva che: 
      «13. Nel caso in cui si rilevi un  pericolo  imminente  per  la
pubblica incolumita'  e  la  sicurezza  urbana,  il  Comune  provvede
tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad  eliminare
il  pericolo,  dandone   immediata   comunicazione   agli   organismi
territorialmente competenti, e predispone,  ad  intervento  concluso,
una  relazione  tecnica  descrittiva   della   situazione   e   delle
motivazioni che hanno determinato l'intervento; 
      14. Ai fini di  cui  ai  commi  9,  11  e  13,  per  "organismi
territorialmente competenti" si intendono, gli organismi e i  comandi
dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti  unita'  del
Corpo forestale  dello  Stato,  soppresse  per  effetto  del  decreto
legislativo n. 177/2016.». 
    Nella formulazione originaria, invece, la norma dell'art. 4,  nel
disciplinare le funzioni delle Provincie, disponeva che: 
      «Art. 4 (Funzioni delle Province). - 1. Le Province recepiscono
il piano di programmazione regionale di cui all'art. 3,  comma  2,  e
garantiscono i  livelli  di  tutela,  valorizzazione  e  salvaguardia
secondo le finalita' della presente legge. 
    2. Per le finalita' di cui all'art. 1, le Province istituiscono e
curano la composizione delle Consulte  tecniche  a  cui  affidare  il
compito dell'identificazione, validazione e censimento  degli  alberi
monumentali  e  della  flora   spontanea   autoctona   di   interesse
naturalistico,  paesaggistico  -   ambientale   e   storico-culturale
presenti sul territorio provinciale. 
    3. Le Province concedono le autorizzazioni  di  cui  all'art.  6,
comma 5, 6 e 7. 
    4. La Consulta, e' composta da: 
      Assessore  provinciale  all'Ambiente,  o  suo   delegato,   con
funzioni di Presidente; Assessore provinciale ai  Beni  culturali,  o
suo delegato; 
      Rappresentante designato dal Corpo Forestale dello Stato; 
      Rappresentante designato dell'Ente Parco, o  dagli  enti  parco
ricadenti nella corrispondente area provinciale; 
      Rappresentante del mondo scientifico universitario; 
      Rappresentante designato dall'UNCEM; 
      Rappresentante designato dalle Associazioni ambientaliste; 
      Assessore provinciale  all'Agricoltura  e  Forestazione  o  suo
delegato; 
      Rappresentante provinciale designato dall'Ordine  professionale
degli Agronomi Forestali; 
      Rappresentante provinciale designato dall'ordine  professionale
degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati; 
      Rappresentante provinciale designato dall'Ordine  professionale
dei Periti Agrari. 
    5. La Consulta ha il compito di: 
      a) procedere alla  compilazione  e  alla  tenuta  dei  Registri
provinciali di cui all'art. 5; 
      b)  provvedere  all'aggiornamento  periodico  dei  Registri   e
promuovere la trasmissione al Dipartimento regionale all'Ambiente; 
      c) formulare parere sull'eventuale abbattimento degli alberi di
cui all'art. 2, comma 1, inclusi nel registro di cui all'art. 5; 
      d)  formulare  parere  in  ordine  all'autorizzazione  per   la
raccolta, per quantita' e tipologia, della flora di cui  all'art.  2,
comma 2, inclusa nel registro di cui all'art.  5  da  utilizzare  per
scopi scientifici, didattici, farmaceutici e commerciali; 
      e) provvedere a  stabilire  le  misure  di  tutela  delle  aree
popolate dalle specie botaniche di alto pregio; 
      f)  esprimere  parere  in  ordine  ai  finanziamenti  per   gli
interventi provinciali e regionali di cura e manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonche' di valorizzazione e  tutela  degli  alberi  di
alto pregio e della flora  spontanea  autoctona  di  cui  all'art.  2
inseriti nel registro di cui all'art. 5. 
    6. Le riunioni della Consulta sono valide con  la  partecipazione
della maggioranza assoluta dei componenti. 
    7. La Consulta dura in carica per l'arco  di  una  legislatura  e
svolge la sua attivita' fino all'insediamento dei nuovi componenti. 
    8. Ai componenti della Consulta spettano eventuali rimborsi spese
previste dalle leggi vigenti in materia. 
    9. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati,  la  Consulta
puo' chiedere pareri a specialisti delle diverse discipline». 
    I commi 4, 5 e 6 dell'art. 2 della legge oggetto di impugnazione,
rubricato «Sostituzione dell'art. 6 della  l.r.  47/2009»  dispongono
testualmente: 
    «4. E' fatto divieto a  chiunque  abbatte  senza  autorizzazione,
espiantare, danneggiare, spostare o  modificare  la  struttura  delle
specie di cui all'art. 2. 
    5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle  specie
di  cui  all'art.  2,  comma  1,  incluse  nell'elenco  degli  alberi
monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato puo'
essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell'art. 4,  solo
per esigenze di pubblica utilita', o di pubblica  incolumita'  o  per
esigenze   fitosanitarie   e    comunque    dopo    aver    accertato
l'impossibilita' ad adottare soluzioni alternative volte  ad  evitare
l'abbattimento. 
    6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo  sradicamento  o  allo
spostamento  di  cui  al  comma  5  e'  comunicata   agli   organismi
territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell'art. 4
della presente  legge  e  al  dipartimento  regionale  competente  in
materia di tutela dell'ambiente.». 
    Anche l'art.  6  delle  l.r.  47/2009  era  stato  in  precedenza
modificato dalla legge regionale n.  1/2019  attraverso  le  seguenti
disposizioni: 
    «1. L'art. 6 della l.r. 47/2009, e' cosi' modificato: 
      a) al comma 1: 
        1) le parole: «Di concerto con le Consulte  tecniche  di  cui
all'art. 4, le Province  promuovono  e  sostengono»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La Regione Calabria sostiene»; 
        2) dopo le parole: «alberi  monumentali»,  sono  inserite  le
parole: «dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate»; 
        3) la parola: «autoctona» e' sostituita dalle  seguenti:  «di
alto pregio»; 
        4)  le  parole:  «le  Universita'»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «gli enti di ricerca»; 
        5) l'ultimo periodo e' soppresso; 
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La Regione Calabria promuove la conoscenza  delle  specie
di cui all'art. 2 anche per fini didattici e turistici, nel  rispetto
dei     principi     di     conservazione     della     natura      e
dell'ecosostenibilita'.»; 
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli  alberi
monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree  in
esso riportati sono, eventualmente, sottoposti alla procedura per  il
riconoscimento del vincolo storico paesaggistico di cui al  Capo  II,
del  decreto  legislativo  n.  42/2004.  In  caso  di   proposta   di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione provvede  ai
sensi dell'articolo unico, comma 6, del decreto del capo Dipartimento
delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale  19
dicembre 2017. 
    Per gli esemplari e le formazioni  arboree  inseriti  nell'elenco
pubblicato sono previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I
Comuni interessati devono riportare nei propri strumenti  urbanistici
gli  alberi  inseriti  nell'elenco  e  le  popolazioni  delle  specie
vegetali  della  flora  di  pregio,  nonche'  le  relative  aree   di
pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.»; 
      d) al comma 4, le  parole  «nei  Registri  provinciali  di  cui
all'art. 5» sono soppresse; 
      e) al comma 5: 
        1)  le  parole:  «nei  Registri  di  cui  all'art.  5»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «nell'elenco  degli  alberi  monumentali
della Calabria»; 
        2)  le  parole:  «dall'Amministrazione  provinciale,   previo
parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale,» sono  sostituite
dalle seguenti: «dal Comune competente, ai sensi dell'art. 4,»; 
      al comma 6: 
        1) le parole: «per competenza al Corpo forestale dello Stato»
sono sostituite dalle seguenti: 
          «agli  organismi  e  comandi  dell'Arma   dei   carabinieri
subentrati alle  corrispondenti  unita'  del  Corpo  forestale  dello
Stato, soppresse per effetto del decreto legislativo n. 177/2016.»; 
        2) le parole: «Agricoltura e  Forestazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «competente in materia di tutela dell'ambiente»; 
      g) il comma 7 e' abrogato.»." 
    Nella formulazione originaria, invece, la norma dell'art. 6,  nel
disciplinare le funzioni delle Provincie, disponeva che: 
      Art. 6  (Iniziative  di  valorizzazione  e  tutela).  -  1.  Di
concerto con le Consulte tecniche di  cui  all'art.  4,  le  Province
promuovono e sostengono specifici progetti di valorizzazione e tutela
degli  alberi  monumentali  e  della  flora  autoctona  spontanea  da
realizzarsi  con  gli  Enti  locali,  con  le  Universita',  con   le
Istituzioni culturali  e  con  le  Associazioni  ambientaliste.  Tali
iniziative puntano alla creazione di  una  coscienza  il  piu'  ampia
possibile sul concetto di tutela ambientale e vegetale. 
    2. Le Province promuovono l'immagine delle specie di cui all'art.
2  anche  ai  fini   turistici   nel   rispetto   dei   principi   di
ecosostenibilita'. 
    3. Dopo la pubblicazione definitiva degli elenchi  contenuti  nei
registri  di  cui  all'art.  5,  le  specie  di  alto   pregio   sono
automaticamente sottoposte a vincolo storico paesaggistico di cui  al
decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n  42  e  sue  modifiche  ed
integrazioni.  Per  esse   saranno   previste   adeguate   forme   di
valorizzazione e tutela. I Comuni interessati sono tenuti a riportare
nei propri strumenti urbanistici gli  alberi  e  la  flora  spontanea
inseriti nel registro di  cui  all'art.  5  e  le  relative  aree  di
pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela. 
    4. E' fatto divieto  a  chiunque  abbatte  senza  autorizzazione,
espiantare, danneggiare, spostare o  modificare  la  struttura  delle
specie di cui all'art. 2 inserite nei  registri  provinciali  di  cui
all'art. 5. 
    5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle  specie
di cui all'art. 2, comma 1, incluse nei registri di  cui  all'art.  5
collocate  su  suolo  pubblico  o  privato  puo'  essere  autorizzato
dall'Amministrazione  provinciale,  previo  parere   espresso   dalla
Consulta tecnica provinciale, solo per esigenze di pubblica utilita',
o di pubblica incolumita' o per  esigenze  fitosanitarie  e  comunque
dopo  aver   accertato   l'impossibilita'   ad   adottare   soluzioni
alternative volte ad evitare l'abbattimento. 
    6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo  sradicamento  o  allo
spostamento di cui al precedente comma  deve  essere  comunicata  per
competenza al Corpo Forestale dello Stato e al Dipartimento regionale
Agricoltura e Forestazione. 
    7.  Le  autorizzazioni  all'abbattimento  delle  specie  di   cui
all'art. 2, comma 1, inserite nel registro di cui all'art. 5  possono
essere subordinate  al  reimpianto  di  esemplari  appartenenti  alla
stessa specie secondo modalita' e tempi indicati nell'atto stesso  di
autorizzazione.» 
    La Regione Calabria, con ben due interventi normativi, ha  inteso
adattare la legislazione regionale all'intervenuta modificazione,  in
ambito  locale,  delle  competenze  precedentemente   affidate   alle
Province ed a seguito della soppressione del  Corpo  Forestale  dello
Stato. 
    Tuttavia, anche le disposizioni dell'ultimo intervento  normativo
appaiono costituzionalmente illegittime in quanto le previsioni supra
citate  violano  i  principi  fondamentali  in  materia   di   tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, secondo i  quali
la tutela ambientale e dei beni culturali e' compito  riservato  allo
Stato,  residuando  alle  Regioni,  in  via  concorrente,   solo   la
disciplina degli aspetti che abbiano uno specifico  collegamento  con
la  realta'  territoriale  afferenti  la  valorizzazione   dei   beni
culturali ed ambientali  e  la  promozione  ed  organizzazione  delle
attivita' culturali. 
    A livello statale, la legge 14 gennaio 2013  n.  10,  recante  le
«Norme per lo sviluppo degli  spazi  verdi  urbani»,  definisce,  tra
l'altro, le modalita'  di  tutela  degli  alberi  monumentali  e  dei
boschi. 
    Nel  dettaglio,  il  riferimento   va   all'art.   7,   rubricato
«Disposizioni  per  la  tutela  e  la   salvaguardia   degli   alberi
monumentali, dei boschi vetusti,  dei  filari  e  delle  alberate  di
particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico
e culturale», a norma del quale 
    «1. Agli effetti della presente legge e di ogni  altra  normativa
in vigore nel territorio della Repubblica, per  «albero  monumentale»
si intendono: 
      a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni
boschive naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  ovvero  l'albero
secolare tipico, che possono essere considerati come rari  esempi  di
maestosita' e longevita', per eta' o  dimensioni,  o  di  particolare
pregio naturalistico,  per  rarita'  botanica  e  peculiarita'  della
specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o  memorie
rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali; 
      b) i filari e le alberate di particolare pregio  paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli  inseriti  nei
centri urbani; 
      c) gli alberi ad alto fusto inseriti in  particolari  complessi
architettonici di importanza storica e culturale,  quali  ad  esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 
    1-bis. Sono considerati boschi  vetusti  le  formazioni  boschive
naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  che  per  eta',  forme  o
dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o
paesaggistiche,  culturali  e  spirituali  presentino  caratteri   di
preminente interesse, tali da richiedere  il  riconoscimento  ad  una
speciale azione di conservazione. 
    «2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
stabiliti i principi e i criteri direttivi per  il  censimento  degli
alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per  la
redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e  dei
comuni degli elenchi di cui al comma  3,  ed  e'  istituito  l'elenco
degli alberi monumentali e  dei  boschi  vetusti  d'Italia  alla  cui
gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data
pubblicita' mediante l'albo pretorio,  con  la  specificazione  della
localita'  nella  quale  esso  sorge,  affinche'  chiunque  vi  abbia
interesse  possa  ricorrere  avverso  l'inserimento.  L'elenco  degli
alberi monumentali  e  dei  boschi  vetusti  d'Italia  e'  aggiornato
periodicamente ed e' messo a  disposizione,  tramite  sito  internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'. 
    L'elenco  degli  alberi  monumentali   d'Italia   e'   aggiornato
periodicamente ed e' messo a  disposizione,  tramite  sito  internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'. 
    3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di
cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis,  effettuano
la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni  e,
sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi  regionali  e
li trasmettono al Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. L'inottemperanza o la persistente  inerzia  delle  regioni
comporta, previa diffida ad adempiere entro un  determinato  termine,
l'attivazione dei poteri sostitutivi da  parte  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
    4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o  il
danneggiamento  di  alberi  monumentali  si   applica   la   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  5.000  a  euro
100.000. 
    Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche  della  chioma  e
dell'apparato   radicale   effettuati    per    casi    motivati    e
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione  comunale,  previo
parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.». 
    La norma regionale nella parte in cui ha previsto,  nei  casi  di
interventi, in deroga ai divieti previsti,  sulle  strutture  arboree
degli  alberi  monumentali,  la  mera  comunicazione  agli  organismi
individuati dal nuovo art. 4, comma  14,  della  legge  regionale  n.
47/2009  negli  uffici  del  Ministero  delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali, anziche'  il  previo  parere  obbligatorio  e
vincolante  dell'Amministrazione  statale,  contrasta  con  la  norma
statale, che, nel rispetto del  riparto  delle  funzioni  individuato
dall'art. 117 della Carta Costituzionale, richiede invece  il  parere
obbligatorio  del  competente  organismo  statale.  La   formulazione
originaria delle sopra riportate norme della l.r.  Calabria  47/2009,
prevedevano, infatti, nel rispetto del  riparto  delle  funzioni  tra
Stato e Regioni, che gli interventi, in deroga ai  previsti  divieti,
sulle    strutture    arboree     potesse     «essere     autorizzato
dall'Amministrazione  provinciale,  previo  parere   espresso   dalla
Consulta tecnica provinciale, solo per esigenze di pubblica utilita',
o di pubblica incolumita' o per  esigenze  fitosanitarie  e  comunque
dopo  aver   accertato   l'impossibilita'   ad   adottare   soluzioni
alternative volte ad evitare l'abbattimento». 
    Tra i componenti delle Consulte tecniche  provinciali  sedeva  di
diritto il rappresentante dello Stato, scelto tra  i  componenti  del
disciolto Corpo Forestale dello Stato. 
    E' evidente che le norme poste dagli articoli 1, comma 13,  e  2,
commi 4, 5 e 6, delle L.R. Calabria  n.  56/19,  nell'interpretazione
che deve  ad  esse  darsi  secondo  il  senso  logico  delle  parole,
sostanzialmente espropriano lo Stato della  competenza  esclusiva  in
materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed  ambientali,
quale  attribuita  dall'art.  117,  secondo  comma,  lett.  s)  della
Costituzione, e violano, altresi', il terzo comma del  medesimo  art.
117, in relazione al quale la competenza concorrente  delle  regioni,
nella materia ambientale, attiene esclusivamente alla  valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali ed alla promozione ed organizzazione
di attivita' culturali e non agli interventi sul bene ambiente  quale
e' quello che, nella sostanza, le norme regionali impugnate prevedono
attraverso  l'attribuzione  alle   Amministrazioni   comunali   della
facolta' di autorizzare  interventi  radicali  ed  incisivi  (id  est
l'abbattimento,  lo  sradicamento  o  lo  spostamento)  sulle  specie
incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria. Le norme
censurate, sotto il profilo  della  competenza  concorrente  Stato  -
Regione, violano, per i su esposti motivi, la normativa dello  Stato,
sopra  citata,  cui,  secondo  la  Carta  fondamentale,   spetta   la
individuazione dei principi fondamentali. 
    Codesto  Giudice  delle  leggi   ha   costantemente   considerato
l'"ambiente" un «valore costituzionalmente protetto», ai sensi  degli
articoli 9 e 32 della Carta costituzionale, in quanto afferente ad un
a concezione unitaria del bene ambientale, comprensivo  di  tutte  le
risorse naturali e culturali. 
    La tutela del bene ambiente, dunque, comprende la  conservazione,
la gestione razionale ed il miglioramento delle condizioni  naturali,
la esistenza e la preservazione dei patrimoni  genetici  terrestri  e
marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo
stato naturale ed in definitiva la persona  umana  in  tutte  le  sue
estrinsecazioni (sent. n. 210 del 28 maggio 1987). 
    La giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte  insegna  che  il  bene
ambiente e' un  «bene  immateriale  unitario»  che  non  puo'  essere
oggetto di situazioni soggettive di tipo appropriativo (sent. n.  641
del  30  dicembre  1987)  e,  come  tale  non  tollera   una   tutela
differenziata per ambito Regionale. 
    Tanto si desume dalla giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte,
secondo cui la disciplina statale «costituisce, anche  in  attuazione
degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si  impone
sull'intero territorio nazionale come un limite alla  disciplina  che
le Regioni e le Province autonome dettano in altre  materie  di  loro
competenza, per evitare che  esse  deroghino  al  livello  di  tutela
ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino  (sentenze  n.
314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007)» -  (sentenza  n.  58
del 2015)" - (sentenza n. 180 del 2015).